La votazione online come nuova esperienza di voto: dalle caratteristiche organizzative, ai criteri di scrutinio, di trasparenza, sicurezza, segretezza e univocità. Un modello ispirato e fedele al sistema giuridico costituzionale del nostro Paese.
Indice
Votazioni elettroniche: il futuro è sempre più remoto
In un momento storico di grandi cambiamenti, la preferenza del mezzo internet rispetto a quello fisico, è diventata una nuova ed apprezzata consuetudine.
Dallo streaming agli acquisti online, dalle videochiamate con i familiari ad Alexa, quel mondo chiamato internet è diventato sempre più parte delle nostre vite, si è fatto spazio nelle nostre case ed ancor più nei luoghi di lavoro.
Oggi la nuova normalità consiste nello spuntare la casella della privacy, accettare i cookies, e loggarsi a siti internet senza nemmeno più dover digitare username e password, partecipando a videoconference e webinar, udienze online e riunioni tra condomini, il tutto condividendo il proprio volto, la propria voce, informazioni e documenti, con persone dall’altra parte dello schermo.
Non è così assurdo chiedersi se questi appuntamenti digitali dei quali siamo diventati protagonisti siano effettivamente sicuri.
Il voto da remoto: una nuova realtà
Che la pandemia abbia influito sulle abitudini nostrane e influenzato il funzionamento delle democrazie non è una novità.
Complice il Covid 19, riunioni telematiche, assemblee online e votazioni da remoto, sono diventate una realtà sempre più praticata e praticabile.
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza infatti, per contrastare e contenere la diffusione del virus come regolamentato anche all’Art. 106 del DL n.18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, i consigli dei Comuni, delle province e delle città metropolitane, le giunte comunali, le scuole, le società, le fondazioni e le associazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi online nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, come previsto dall’Art. 27 del Decreto “Cura Italia”, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, sancendo ancora una volta il sacrosanto diritto di voto. Da remoto.
Tale disposizione è stata modificata dal D.L. 77/2021 (art. 38-bis, comma 10) che ha esteso la sperimentazione del voto elettronico anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell’anno 2022.
La sperimentazione del voto online è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori: italiani all’estero ed elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
Le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Tale provvedimento è stato adottato con il DM 9 luglio 2021 che ha approvato le Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto elettronico.
Il 21 ottobre 2021, è stato emanato un nuovo decreto ministeriale integrativo del precedente, al fine di dettare le modalità applicative della sperimentazione alle elezioni regionali e amministrative, come previsto dal D.L. 77/2021.
Secondo le linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale, nello specifico le previsioni contenute nell’art. 5 “Garanzie del sistema”, il sistema di voto elettronico dovrà soddisfare le seguenti peculiarità:
- Idoneità: solo gli elettori che hanno diritto al voto possono partecipare al voto elettronico, attraverso un processo sicuro di autenticazione.
- Unicità: gli elettori idonei possono votare solo una volta.
- Segretezza: il voto è segreto, e nessuno dei soggetti coinvolti nella procedura elettorale, può scoprire il voto di un elettore o collegare il voto all’elettore.
- Verificabilità universale: qualunque soggetto, compreso un osservatore passivo, può verificare che il risultato dell’elezione è corretto.
- Verificabilità individuale (alternativa alla precedente): l’elettore è in grado di verificare che il proprio voto è stato conteggiato correttamente.
- Inclonabilità: per nessun soggetto coinvolto nel sistema deve essere possibile, a partire da un voto lecitamente immesso nel sistema, forgiare un nuovo voto che appare come valido.
- Fairness: non deve essere possibile avere informazioni parziali sul risultato del voto prima del conteggio ufficiale.
- Incoercibilità: il sistema per le votazioni online deve contrastare la possibilità della coercizione che un avversario potrebbe esercitare su un elettore al fine di imporre un determinato voto o inibirlo.
- Scalabilità ed Affidabilità: il sistema deve assicurare un funzionamento efficiente anche in caso di elevato numero di partecipanti e deve assicurare il servizio anche in caso di guasti.
- Robustezza: tutte le proprietà di sicurezza devono permanere anche in caso di comportamenti malevoli dei soggetti coinvolti, anche basati su collusione di ragionevole dimensione.
Come è cambiato il voto ai tempi della pandemia
Come pubblicato dall’International Foundation for Electoral Systems – IFES, nel 2020 erano oltre 100 i Paesi che hanno chiamato i cittadini al voto. E seppure certe votazioni siano state effettivamente annullate, quelle verificatesi hanno necessariamente dovuto attenersi a nuove direttive e limitazioni, seguendo l’esempio delle votazioni per il Senato liberiano di pochi anni prima.
Nel 2014 infatti, dopo due elezioni annullate a causa del virus Ebola, la Liberia redasse un regolamento di misure precauzionali e misure eccezionali che portò lo stato ad organizzare regolari votazioni e tracciare inoltre un vademecum di regole per il voto in tempi di pandemia.
Dalla riorganizzazione dei seggi alla fornitura di materiale disinfettante, dall’adozione di specifiche procedure per la consegna delle schede elettorali, al distanziamento per evitare assembramenti, le nuove norme per accedere alle urne introducevano anche un concetto tanto attuale da poterlo considerare ovvio: l’introduzione del voto per posta e soprattutto del voto elettronico.
Votazioni online e offline. Cenni storici
In Italia come nel resto del mondo, il sistema giuridico costituzionale è il modello di riferimento per votazioni societarie, comunitarie o associative effettuate per via telematica.
Nelle assemblee fisiche come in quelle virtuali, gli organi rappresentativi ricalcano le assemblee elettive e devono necessariamente essere composte nel seguente modo:
- Partecipanti
- Organismo esecutivo
- Rappresentante legale
Il medesimo schema piramidale lo si ritrova in altri tipi di assemblee, come nelle votazioni tra condomini, in cui gli organi si suddividono in Condomini, Consiglieri, Amministratore; nelle società composte da Soci, Consiglio di amministrazione, Amministratore Delegato; in fine nelle associazioni costituite da Associati, Consiglio Direttivo, Presidente.
Come votare da remoto? Una rapida analisi
Per votare online a norma di legge è necessario attenersi a specifiche indicazioni di gestione, convocazione e validità, di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
A partire dalla convocazione dei votanti, che in un’assemblea online non può consistere in un’affissione in sede, ma deve necessariamente evolversi in soluzioni verificabili, siano esse fisiche come una comune lettera, oppure telematiche come mail o messaggi.
Le specifiche della convocazione si riassumono in:
- Data
- Ora
- Ordine del giorno
- Luogo fisico della seduta (come richiesto dal codice civile all’art. 2366)
- Modalità di partecipazione
Nelle elezioni online come nelle votazioni online per associazioni, società e simili, è necessario sia garantita l’identificazione dei vari soci e l’esercizio del diritto di voto, attraverso la verbalizzazione da parte di un segretario o di un notaio.
Quindi, seppure non sia richiesto che presidente, segretario o notaio si trovino nel medesimo luogo durante l’assemblea, la stessa deve essere legittimata da un rappresentante legale in grado di convalidare votazioni e decisioni prese all’esterno dell’ente di riferimento.
L’identificazione nelle votazioni elettroniche
Nelle assemblee come nelle votazioni online, ogni partecipante deve e può accedere alla seduta solo se munito di credenziali di accesso alla piattaforma.
Le piattaforme di voto online più avanzate offrono ai partecipanti un’area virtuale chiamata comunemente “identification room” al cui interno l’utente, attraverso il riconoscimento facciale e con il proprio documento di identità, può convalidare la propria presenza.
A questo seguono le procedure di strong authentication, in cui oltre all’username e alla password è richiesta l’autentificazione di ogni soggetto via mobile.
Alcune piattaforme telematiche rendono possibile usufruire di strumenti di tracciamento della presenza e, nel caso in cui si disponga del consenso al trattamento dell’immagine da parte dei soci, i rappresentati legali possono effettuare lo screenshot dei singoli presenti, da allegare al verbale come registro presenze.
Al fine di evitare che l’assemblea venga impugnata verbalmente, le operazioni di verifica e di accesso dei soci devono essere effettuate nel rispetto delle norme.
Per questo motivo è consigliabile che i responsabili e gestori della piattaforma informatica, i membri deputati al controllo e all’organizzazione dell’assemblea, si trovino nella postazione fisica indicata nella convocazione ufficiale.
Privacy, immodificabilità e trasparenza: 3 criteri imprescindibili per le votazioni online
Il nostro ordinamento giuridico è di grande esempio per tutto quello che concerne la “vita” online. Naturalmente, per quanto riguarda le sedute online, il voto da remoto deve essere segreto, non modificabile, non replicabile e trasparente.
L’anonimato nelle assemblee virtuali è garantito dal sistema crittografico end-to-end che rende impossibile il collegamento tra voto e votante e che, con il sistema a doppia chiave, impedisce sia la possibilità di esprimere una seconda votazione che di modificare il voto espresso. L’accesso a tale piattaforma si consiglia in VPN per evitare attacchi terzi.
La piattaforma di voto deve essere munita di firewall di protezione e protocollo https. Per una sicurezza maggiore, è consigliabile effettuare DPIA – Data Protection Impact Assessment, sul procedimento assembleare.È possibile anche registrare le sedute, meglio se fisicamente e senza connessione a rete alcuna, proteggendole con crittografia.
Non meno importante, per garantire votazioni a norma di legge, i server devono essere ubicati in Unione Europea, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 per la privacy.
Come votare online a norma di legge? Suggerimenti pratici
Da sempre la parola “urna” è sinonimo di elezioni e referendum.
Ma in assenza questa, ovvero quando la stessa non sia effettivamente fisica, la sua variante virtuale può essere considerata non solo uno strumento di prevenzione del virus, ma anche un’efficace alternativa fruibile, sicura e gratuita.
Che sia per imprese, associazioni, cooperative, università, per assemblee virtuali o votazioni online, con le piattaforme di meeting e voting chiunque può creare e gestire elezioni da remoto a norma di legge.
I requisti fondamentali da rispettare per effettuare una votazione online a norma di legge sono:
- Credenziali di accesso ai singoli utenti
- Creazione di diverse stanze virtuali per permettere la corretta identificazione dei singoli partecipanti
- Creazione di una postazione fisica di controllo per i responsabili della seduta
- Impossibilità di identificare il votante
- Crittografia end-to-end delle comunicazioni e della macchina locale
- Server e Data Center ubicati all’interno dell’Unione Europea
Sei un amministratore? Scopri come dare il via alla tua votazione o assemblea virtuale
Se per gli elettori, un’urna digitale può effettivamente risultare più immediata di quella fisica, la creazione di un seggio digitale potrebbe risultare più semplice anche per l’amministratore della stessa, per cui è sufficiente:
- 1. Creare la votazione
- 2. Indicare le informazioni relative alla votazione
- 3. Configurare lo scrutinio
- 4. Inserire candidati
- 5. Inserire la lista dei votanti
Successivamente l’amministratore si dovrà solo occupare di aprire la votazione e chiuderla nel giorno prestabilito, per ottenere immediatamente i risultati dello scrutinio.