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Sondaggi e petizioni le differenze con il voto online

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L’obiettivo di questo blog post è fare chiarezza sugli strumenti connessi al mondo del voto e della partecipazione attiva che di frequente vengono confusi o erroneamente interpretati. Vi forniremo quindi delle coordinate utili a orientarsi in questo ambito e soprattutto a distinguere il voto elettronico e online da realtà e attività basate su meccanismi diversi.

Indice

Software di indagine online (sondaggi)

Sondaggi (Survey), Form sono attività di tipo esplorativo che hanno l’obiettivo di raccogliere opinioni e reazioni su svariati argomenti dalla sfera sociale, politica fino a quella di business. Le indagini online si sono diffuse capillarmente diventando una sorta di richiamo all’ascolto delle persone interessate, uno strumento di partecipazione collettiva. Logica e meccanismo sottostanti sono molto semplici: gli inviti vengono spediti via app o via mail a un numero potenzialmente illimitato, che corrisponde al campione selezionato per l’indagine; si clicca su un link e si viene indirizzati sul questionario.

I vantaggi di un software di indagine online sono molteplici, dall’economicità del processo fino al monitoraggio in tempo reale dell’andamento del sondaggio, oltre alla flessibilità che garantisce agli intervistati di rispondere in qualsiasi momento e da qualsiasi device. Ma il sondaggio può essere ripetuto da un utente molteplici volte, con possibilità di cambiare le proprie risposte. Non ha quindi alcun valore legale, non c’è il principio di immodificabilità della risposta e può succedere che le informazioni fornite siano riconducibili a soggetti identificati o identificabili, mancando in questo modo di sicurezza e compliance GDPR.

Petizioni online

Le petizioni online sono oggigiorno considerate strumenti tipici di democrazia. Attraverso piattaforme dedicate, enti, organizzazioni, community possono pubblicare appelli, promuovere campagne di sensibilizzazione e sottoporre all’attenzione di autorità questioni importanti di interesse generalmente socio-politico, per le quali si ricerca sostegno tramite la richiesta di dati personali come nome, cognome, email e una firma tramite form.

Proprio per questo, nonostante il loro valore simbolico e la risonanza mediatica non siano questionabili, raramente le petizioni online hanno validità legale, perché non effettuate tramite firma elettronica.

Inoltre le modalità di trattamento dei dati personali, anche sensibili, degli utenti non sempre escludono l’utilizzo per profilazione o cessione a terzi.

Consultazione pubblica

La consultazione pubblica è uno strumento di scambio e dialogo tra amministrazioni e cittadini per raccogliere osservazioni e idee su cui instradare decisioni ed eventuali provvedimenti da adottare. Dopo l’analisi dei contributi le amministrazioni prendono una decisione finale di cui hanno piena responsabilità e pubblicano il report, condividendolo con un processo trasparente. Le consultazioni rappresentano dunque un incentivo per la partecipazione dei cittadini che ispira l’attività delle amministrazioni, ma, seppur inclusive, accessibili, significative ed efficaci, possono essere definite come una sorta di “votazione” informale, senza alcuna validità legale.

Voto online (I-Voting)

L’i-voting (voto online o via internet) oltre ad essere efficace per l’attenuazione dell’astensionismo, sta diventando lo strumento principale per la democrazia partecipata nonché un abilitatore di processi decisionali condivisi. Poiché permette di esercitare un voto – inteso come espressione della volontà di un individuo in elezioni e deliberazioni – non solo deve rispettarne i caratteri, ma la piattaforma adibita al voto online deve garantire la massima affidabilità tecnologica e soddisfare una serie di caratteristiche e cautele. Tra queste:

Idoneità: solo gli elettori che hanno diritto al voto possono partecipare al voto elettronico, attraverso un processo sicuro di autenticazione.

Unicità: gli elettori idonei possono votare solo una volta.

Segretezza: il voto è segreto e nessuno dei soggetti coinvolti nella procedura elettorale può scoprire il voto di un elettore o collegare il voto all’elettore.

Verificabilità universale: qualunque soggetto, compreso un osservatore passivo, può verificare che il risultato dell’elezione sia corretto.

Verificabilità individuale (alternativa alla precedente): l’elettore è in grado di verificare che il proprio voto sia stato conteggiato correttamente.

Inclonabilità: per nessun soggetto coinvolto nel sistema deve essere possibile, a partire da un voto lecitamente immesso nel sistema, forgiare un nuovo voto che possa apparire come valido.

Fairness: non deve essere possibile avere informazioni parziali sul risultato del voto prima del conteggio ufficiale.

Incoercibilità: il sistema per le votazioni online deve contrastare la possibilità della coercizione che un avversario potrebbe esercitare su un elettore al fine di imporre un determinato voto o inibirlo.

Scalabilità ed Affidabilità: il sistema deve assicurare un funzionamento efficiente anche in caso di elevato numero di partecipanti e deve assicurare il servizio anche in caso di guasti.

Robustezza: tutte le proprietà di sicurezza devono permanere in caso di comportamenti malevoli dei soggetti coinvolti, anche basati su collusione di ragionevole dimensione.

Compliance Privacy: il sistema deve essere conforme a tutte le norme del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati previsto dall’Unione Europea.

In sintesi, questa serie di peculiarità differenzia in modo netto il voto elettronico e online da altri tipi di attività o strumenti digitali, i quali sicuramente incentivano la democrazia aperta, attiva e partecipativa, ma non quella deliberativa che prevede voti realmente e legalmente espressi.