Voto online nello statuto: si può votare online anche se non è previsto?

Scopri quando è possibile utilizzare il voto online nello statuto anche senza una previsione esplicita e quali sono limiti, rischi e opportunità

Il tema del voto online nello statuto è oggi uno dei più discussi nel mondo delle associazioni, delle imprese e degli enti collettivi.

Questo articolo analizza questo quesito dal punto di vista interpretativo e giuridico, concentrandosi su quando sia possibile votare online anche in assenza di una previsione esplicita nello statuto. Gli aspetti operativi e tecnici, come le modalità pratiche per garantire la conformità normativa del voto online, sono trattati separatamente in un approfondimento dedicato. Con l’evoluzione tecnologica e la crescente diffusione delle assemblee digitali, sempre più organizzazioni si chiedono se sia possibile votare online anche in assenza di una previsione esplicita nello statuto.

La risposta non è univoca e dipende da diversi fattori: il tipo di ente, la normativa applicabile e l’interpretazione della prassi giuridica. Tuttavia, esiste oggi un quadro normativo che, in molti casi, consente il ricorso al voto online anche quando questo non è espressamente disciplinato nello statuto.

In questo approfondimento analizziamo in modo strutturato quando è possibile votare online, quali sono i limiti e le best practice operative per garantire validità e sicurezza del processo decisionale.

È legale votare online se non specificato nello statuto?

È importante distinguere tra la legittimità giuridica del voto online e le modalità tecniche con cui questo viene implementato. In questo articolo analizziamo il primo aspetto, mentre per i requisiti operativi e di sicurezza si rimanda all’articolo dedicato su come votare online a norma di legge.

Il primo punto da chiarire riguarda la legittimità del voto online in assenza di una clausola specifica.

Durante l’emergenza sanitaria, l’art. 106 del D.L. 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) ha introdotto una deroga importante: la possibilità di svolgere assemblee e votazioni da remoto anche senza previsione statutaria.

Questa disciplina, inizialmente temporanea, è stata più volte prorogata. Il Decreto Milleproroghe 2026 (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito nella legge 27 febbraio 2026, n. 26) ha prorogato fino al 30 settembre 2026 il regime speciale previsto dall’art. 106 del D.L. 18/2020 per lo svolgimento delle assemblee da remoto.

Questo significa che, in presenza di determinate condizioni, il voto online nello statuto può essere utilizzato anche senza modifica formale del documento statutario.

Resta però fondamentale rispettare alcuni principi giuridici:

In questo contesto, piattaforme professionali di voto digitale come Eligo consentono di garantire questi requisiti, rendendo il voto elettronico nello statuto non solo possibile, ma anche affidabile.

Quando è possibile votare anche senza modifica dello statuto

In generale, il voto online nello statuto è ammesso senza modifica nei seguenti scenari:

  • quando esiste una normativa speciale che lo consente (es. proroghe emergenziali)
  • quando lo statuto non vieta esplicitamente modalità telematiche
  • quando sono garantiti i diritti degli associati

Per le associazioni del Terzo Settore, l’art. 24, comma 4, del Codice del Terzo Settore consente, salvo espresso divieto statutario, di intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

Questo crea uno spazio interpretativo favorevole all’utilizzo del voto online nello statuto, purché il processo sia progettato in modo conforme.

→ Leggi l’articolo completo sui casi specifici di modifica statuaria

Cosa succede se lo statuto non menziona il voto online

Quando lo statuto non menziona il voto online nello statuto, si aprono tre possibili scenari:

  1. Statuto neutro: non vieta né prevede il voto digitale. In questo caso, la prassi tende ad ammettere il voto online se conforme ai principi generali.
  2. Statuto restrittivo: prevede esplicitamente la presenza fisica. Qui è più prudente intervenire con una modifica statutaria.
  3. Statuto aggiornato: include già strumenti digitali. In questo caso, il voto online nello statuto è pienamente legittimo.

La distinzione è cruciale per evitare contestazioni e garantire la validità delle deliberazioni.

→ Approfondisci tutti gli aspetti su come votare a norma di legge

Posso votare online se lo statuto non lo prevede? Casi più comuni

Per associazioni

  • Sì, nella maggior parte dei casi è possibile utilizzare il voto elettronico nello statuto anche se non previsto, fino alle proroghe normative (es. Milleproroghe) e se lo statuto non vieta espressamente il voto a distanza.
  • No, o comunque rischioso, se lo statuto richiede in modo esplicito la presenza fisica senza alternative.

Per ETS

  • Sì, con maggiore solidità giuridica: il Codice del Terzo Settore consente la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione, salvo divieti espressi.
  • In presenza di proroghe normative, il voto elettronico nello statuto è generalmente ammesso anche senza modifica.

Per SRL e SPA

  • Dipende: per le società di capitali il quadro è più formale. Per S.r.l. e S.p.A., fuori dal regime speciale prorogato fino al 30 settembre 2026, è preferibile che l’intervento o il voto a distanza trovino base nello statuto.
  • Meglio prevederlo nello statuto per utilizzo continuativo e senza rischi di impugnazione.

Per cooperative

  • Sì, spesso possibile, soprattutto per assemblee numerose, se non vi sono divieti statutari.
  • Tuttavia, per stabilità nel tempo, è consigliata una previsione statutaria esplicita.

Per ordini professionali

  • Dipende dalla normativa di settore.
  • In molti casi il voto elettronico nello statuto è ammesso solo se disciplinato da regolamenti interni o norme specifiche.

Per università

  • Sì, nella prassi è ampiamente utilizzato, anche senza previsione dettagliata nello statuto, purché siano rispettati i principi di trasparenza e verificabilità.

Per aziende

  • Sì, in molti casi possibile, soprattutto dopo le aperture normative recenti.
  • Tuttavia, per governance strutturata (assemblee soci, CDA), è fortemente consigliato inserire il voto elettronico nello statuto per evitare contestazioni.

Aspetti operativi e tecnologici del voto online

In sintesi, per essere conforme, un sistema deve garantire:

Affinché il voto online nello statuto sia valido, è necessario adottare strumenti tecnologici adeguati.

Le piattaforme evolute garantiscono:

Ad esempio, soluzioni come Eligo, adottate nel mercato professionale implementano cifratura avanzata e separazione tra identità e voto, assicurando che non sia possibile ricondurre una preferenza a un votante.

Questi elementi sono fondamentali per rendere il voto online nello statuto conforme ai principi di sicurezza e integrità.

Best practice per adottare il voto online

Per ridurre i rischi e massimizzare i benefici, è consigliabile:

  • verificare sempre lo statuto
  • coinvolgere consulenti legali
  • utilizzare piattaforme certificate
  • documentare l’intero processo

L’esperienza dimostra che l’adozione del voto online nello statuto è tanto più efficace quanto più è accompagnata da una governance chiara e da strumenti affidabili.

Il voto online nello statuto tra opportunità e conformità

L’utilizzo del online rappresenta oggi una leva strategica per migliorare partecipazione, efficienza e trasparenza nei processi decisionali.

Anche in assenza di una previsione esplicita, esistono oggi margini normativi e interpretativi che consentono di adottarlo, soprattutto per associazioni ed enti del Terzo Settore.

Tuttavia, ogni caso va valutato attentamente. Il voto online nello statuto non è solo una questione tecnologica, ma anche giuridica e organizzativa.

Adottarlo in modo corretto significa costruire un sistema decisionale moderno, inclusivo e conforme.

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Domande frequenti sul voto online nello statuto

Il voto online è sempre valido?

La validità del voto online dipende dal tipo di ente, dalla normativa applicabile, dal contenuto dello statuto e dal corretto svolgimento della procedura.

Serve modificare lo statuto per usare il voto online?

Non sempre, ma è consigliato per un utilizzo stabile nel tempo.

Il voto online nello statuto garantisce anonimato?

Sì, se vengono utilizzate piattaforme adeguate.

Il voto online è sicuro?

Sì, se basato su sistemi con crittografia e audit.

Chi controlla la validità del voto online nello statuto?

La validità dipende dal rispetto delle norme e può essere verificata da organi interni o autorità competenti.